(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40
                        del 5 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  9 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 e' sostituito
dal seguente:
 
                         "Agenzie formative
 
  1. Ai sensi della presente  legge,  sono  da  considerarsi  agenzie
formative  gli  organismi  finalizzati allo svolgimento di compiti ed
all'esercizio di funzioni in materia di formazione professionale.
  2. Sono agenzie formative:
   a) i centri di formazione  professionale  e  gli  altri  organismi
sostituiti  dalle Province per l'esercizio delle funzioni inerenti la
formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attivita',  e
con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
   b)  gli  enti e gli organismi pubblici aventi specifiche finalita'
di formazione;
   c) gli enti, comunque  denominati,  costituiti  da  organizzazioni
rappresentative,  a  livello  nazionale  o  regionale, dei lavoratori
dipendenti,  dei  lavoratori  autonomi,  degli  imprenditori  e   del
movimento  cooperativo, ed altri enti costituiti senza scopo di lucro
ed in possesso dei requisiti di cui al comma 4;
  3. Le  Province  possono  stipulare  apposite  convenzioni  per  lo
svolgimento  di  corsi  di formazione professionale con i soggetti di
cui al comma due, lett. b) e c). Analoghe convenzioni possono  essere
stipulate   dalla  Regione,  nell'ambito  delle  competenze  ad  essa
riservate ai sensi dell'art. 17.
  4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c)  devono  possedere  i
seguenti requisiti:
   a) perseguire specifiche finalita' di formzione professionale;
   b)  disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e di
idonee  risorse  umane  e  professionali,  al  fine  della   ottimale
realizzazione degli interventi programmati.
  5.  Salve  le  ipotesi  disciplinate  dai precedenti commi, Enti ed
imprese che vi  abbiano  interesse,  assumono  il  ruolo  di  Agenzie
formative   limitatamente  ad  interventi  rivolti  al  personale  di
appartenenza, ed a quelli  direttamente  finalizzati  all'inserimento
lavorativo degli stessi nella propria organizzazione aziendale, sulla
base di accordi sindacali".